I D.P.I., acronimo utilizzato per i Dispositivi di Protezione Individuale, altro non sono che accessori obbligatori del lavoratore.
Per dispositivi di protezione individuale, DPI, ci si riferisce a tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate a essere indossate o comunque portare appresso dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi che le mansioni svolte dalla sua attività comportano, concetto del resto molto bene espresso dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/08, che all’art. 74 comma 1, riporta: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Alcuni D.P.I. potrebbero essere per esempio:
- Guanti Antitaglio, per lavori meccanici, chimici, biologici…
- Scarpe Antinfortunistiche, con puntale rinforzato, antiscivolo, antiperforante…
- Otoprotettori quali tappi, archetti, cuffie…
- Occhiali o visiera;
- Mascherina di protezione delle vie respiratorie, facciali, respiratori…
- Caschetto da cantiere.
Il D.Lgs. 81/2008 specifica nell’articolo 75, come essi abbiano “carattere residuale”.
In sostanza i DPI vanno usati solo se nel luogo di lavoro non sia possibile adottare misure per la salute e sicurezza più robuste ed efficaci nell’abbassare il grado del rischio assegnato alla mansione stessa D.P.C. ( dispositivi di protezione collettivi)
L’adozione dei DPI è quindi subordinata alla preventiva valutazione dei rischi e all’accertata impossibilità di adottare misure congrue, è poi obbligo del datore di lavoro scegliere quelli da lui ritenuti più opportuni e adatti alla tutela e salute dei suoi collaboratori, oltre che per se stesso naturalmente.
Un dispositivo di protezione individuale non può essere carente su alcune delle seguenti caratteristiche strutturali: comfort, ergonomia, innocuità e solidità, e tutti devono rispondere perfettamente agli stress test e rientrare negli standard previsti dalla normativa europea in fatto di collaudo delle strumentazioni da lavoro.
In Italia questo controllo di conformità alla legislazione europea è in carico al Ministero del Lavoro a quello dello Sviluppo Economico che operano con i rispettivi organi ispettivi.
Anche l’etichettatura relativa a tali dispositivi deve essere completa e non può mancare di queste informazioni:
- nome del produttore
- codice prodotto
- certificazione (marchio CE)
- classe di protezione
- norma EN di riferimento
A corredo di quanto sopra descritto, tutti i DPI devono essere accompagnati dalla nota informativa d’uso, la quale è a sua volta normata per i contenuti dalla direttiva 89/686/CEE recepita in Italia nel 1992 con il D. Lgs. 475 e successive modifiche del D. Lgs. 10/97.
I DPI sono suddivisi in tre grandi categorie, di prima, seconda o terza:
Prima Categoria:
Sono quei dispositivi pensati per proteggere i lavoratori che volgano mansioni dal rischio minimo, tant’è che è facoltà del lavoratore stesso definire il livello di protezione necessario dal rischio stesso, un tipico esempio può riguardare la scelta di guanti da lavoro piuttosto che da giardinaggio od occhiali da sole.
Le attrezzature assegnate a questa categoria devono essere corredate di una semplice dichiarazione di conformità da parte del produttore e siglate con una marcatura CE.
Seconda Categoria
Fanno parte di questa categoria tutti quei dispositivi di protezione individuale che, banalmente, non appartengono né alla prima né alla terza categoria.
Per tale categoria è previsto che fabbricante sottoponga a verifica, all’Organismo Notificato, una copia conforme all’originale del DPI prodotto, sarà quindi l’Organismo Notificato a rilasciare un attestato di certificazione CE con il quale, a sua volta, il produttore marchierà lo strumento e completerà la dotazione con la relativa nota informativa d’uso.
Terza Categoria
I DPI appartenenti a questa categoria sono anche noti come salvavita, infatti sono quegli strumenti atti a proteggere da rischi mortali, dove per essi si intende anche le conseguenze sul lungo termine che un’esposizione a tali pericoli può avere, come per esempio l’esposizione all’amianto, che di per sé, nella giornata lavorativa, non porta ad alcun problema ma sul lungo termine ha avuto e ha conseguenze nefaste.
L’importanza delle attrezzature di protezione risiede proprio nella loro applicazione. Tante volte ci capita di sentire dai lavoratori che sono di intralcio, limitano i movimenti e sono scomodi. Il problema, effettivamente, risiede nella mancanza di abitudine all’utilizzo dei D.P.I., che devono essere parte integrante del corredo di ogni lavoratore esposto.
Vogliamo ricordare, ad ultimo, che questi devono essere messi a disposizione dei lavoratori ad opera del datore di lavoro al quale competono tutte le spese.